Comune di Garlate SCADENZE IMU 2024 VERSAMENTI : ACCONTO 17 giugno 2024 / SALDO 16 dicembre 2024 Il presupposto di applicazione della nuova IMU e' di natura patrimoniale Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, ( come definita alle lettere b, c del comma 741, della predetta Legge di Bilancio ) non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sono altresi' considerate abitazioni principali: - Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - Gli alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) - Abitazione di personale appartenente alle Forze Armate; - Abitazione coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio;
ESENZIONI IMU
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il proprietario ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (al massimo 1 immobile per ogni categoria C2, C6, C7);
- dal 01/01/2023, immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all'Autorita' giudiziaria o sia stata iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva, oltre che sia stata presentata apposita comunicazione al Comune
- immobili assimilati ad abitazione principale (es. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); terreni agricoli a immutabile destinazione agro- silvo-pastorale a proprieta' collettiva o indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993);
- fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' non commerciali;
- immobili ad uso culturale e immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto, nonche' gli immobili di proprieta' della Santa Sede.
RIDUZIONI ANNO 2024
- COMODATO REGISTRATO : riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- IMMOBILI STORICI - INAGIBILI : riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico; per immobili inagibili / inabitabili.
- CANONE CONCORDATO : riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- PENSIONATI AIRE : riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI LEGGERE IL REGOLAMENTO IMU DELL'ENTE
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