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COMUNE DI NESSO

IMU 2026

 

VERSAMENTI : ACCONTO 16 giugno SALDO 16 dicembre

Il pagamento IMU potra' essere effettuato, tramite modulo F24

DICHIARAZIONE 2025 : 30 giugno

In linea generale deve essere presentata:

  • per gli immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota, ecc);
  • nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento delle imposte (ad esempio per i fabbricati in leasing, i terreni agricoli divenuti aree fabbricabili, la riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, ecc).

La dichiarazione non va ripetuta ogni anno: fatta una prima volta avra' effetto anche per gli anni successivi, a meno che ovviamente non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi gia' dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Ulteriori informazioni per la compilazione e modello ministeriale al sito :

https://finanze.gov.it

 

IL CALCOLO DELLA TASSA DOVUTA E' ONERE DEL CONTRIBUENTE
in relazione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso.

La rendita catastale, rivalutata del 5% , si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile su questo valore si applica l'aliquota comunale. Coefficienti :

  • Categoria A (esclusi A/10): Abitazioni (es. A/1, A/2, A/3, ecc.) - Moltiplicatore 160.
  • Categoria A/10: Uffici e studi privati - Moltiplicatore 80.
  • Categoria B: Collegi, convitti, ospedali, scuole, biblioteche, musei, ecc. - Moltiplicatore 140.
  • Categoria C/1: Negozi e botteghe - Moltiplicatore 55.
  • Categoria C (esclusi C/1): Magazzini, depositi, laboratori per arti e mestieri, ecc. - Moltiplicatore 160.
  • Categoria D: Opifici, alberghi, teatri, cinema, istituti di credito, ecc. - Moltiplicatore 65 (per D/5 il moltiplicatore e' 80).
  • Categoria D (immobili censiti senza rendita): - Moltiplicatore 60.
  • Categoria E: Immobili a destinazione speciale (stazioni, porti, aeroporti, ecc.) - Moltiplicatore 80.

Il presupposto di applicazione e' di natura patrimoniale

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, ( come definita alle lettere b, c del comma 741, della predetta Legge di Bilancio ) non costituisce presupposto dell imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Sono altresi' considerate abitazioni principali:

- Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- Gli alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008)

- Abitazione di personale appartenente alle Forze Armate;

- Abitazione coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio;


ESENZIONI IMU 2025

1. Abitazione principale (non di lusso)
Sono esenti:
Case dove vivi abitualmente e hai la residenza anagrafica solo se non sono di lusso, cioe' categorie catastali:
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
Incluse anche le pertinenze (una per categoria):
C/2 (cantina)
C/6 (garage)
C/7 (tettoia)


2. Immobili assimilati all'abitazione principale
Sono trattati come prima casa, quindi esenti:

  • Alloggi sociali (secondo D.M. 22/04/2008)
  • Case di cooperative edilizie a proprieta' indivisa usate dai soci

3. Immobili occupati abusivamente
Esenti solo se:

  • Hai fatto denuncia all'autorita' giudiziaria
  • oppure hai avviato un'azione penale (Devi anche fare comunicazione al Comune)


4. Terreni agricoli esenti
Sono esenti diversi tipi di terreni:

  • Posseduti e coltivati da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali)
  • Situati in: isole minori, zone montane o collinari
  • Terreni a uso agro-silvo-pastorale collettivo


5. Immobili di enti non commerciali
Esenti solo se:

  • usati esclusivamente per attivita' non commerciali (Serve presentare la dichiarazione IMU ENC)


6. Immobili con finalita' particolari
Sono esenti:

  • Immobili culturali (musei, biblioteche)
  • Immobili destinati al culto religioso
  • Immobili della Santa Sede
  • Immobili dell'Accademia dei Lincei
  • Fabbricati del gruppo catastale E (stazioni, aeroporti, ecc.)


RIDUZIONI IMU 2026:

1. Comodato gratuito a figli/genitori (-50%)
Hai una riduzione del 50% della base imponibile se:
Dai la casa in comodato a figli oppure genitori (parenti di 1^ grado)
E rispetti tutte queste condizioni:

  • contratto registrato
  • possiedi solo un altro immobile abitativo (oltre alla tua prima casa)
  • vivi e risiedi nello stesso Comune dell'immobile dato in comodato

In pratica: paghi IMU su meta' valore della casa


2. Immobili storici o artistici (-50%)
Se l'immobile e' riconosciuto di interesse storico/artistico, vale indipendentemente dall'uso (salvo eccezioni locali)


3. Immobili inagibili o inabitabili (-50%)
Riduzione del 50% se:
L'immobile e':

  • inagibile o inabitabile
  • non utilizzato di fatto

Di solito serve:
  • perizia tecnica oppure
  • dichiarazione al Comune


4. Affitto a canone concordato (-25%)
Se affitti con contratto a canone concordato:
Paghi IMU ridotta del 25% cioe' paghi il 75% dell'imposta normale
Attenzione:

  • deve essere un contratto conforme agli accordi territoriali


5. Pensionati residenti all'estero (-50% imposta)
Riduzione del 50% dell'imposta (non della base imponibile) se il proprietario:

  • e' pensionato all'estero
  • pensione in convenzione internazionale con l'Italia
  • possiede un solo immobile in Italia
  • immobile non locato ne' dato in comodato


 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI LEGGERE IL REGOLAMENTO IMU  DELL'ENTE DISPONIBILE AL LINK DEL CALCOLO

 

PER IL CALCOLO DI RAVVEDIMENTI OPEROSI PRECEDENTE AL 2025

RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL'ENTE

 

 


Tipologia di calcolo:


ATTENZIONE:

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