COMUNE DI NESSO
IMU 2025
VERSAMENTI : ACCONTO
16 giugno SALDO 16 dicembre
Il
pagamento IMU potra' essere effettuato, tramite modulo F24
DICHIARAZIONE 2024 : 30 giugno
In linea generale deve essere presentata:
- per gli immobili che godono di
riduzioni d'imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o
artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di
aliquota, ecc);
- nei casi in cui il Comune non
possieda le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento
delle imposte (ad esempio per i fabbricati in leasing, i terreni agricoli
divenuti aree fabbricabili, la riunione di usufrutto non
dichiarata in catasto, ecc).
La dichiarazione non va ripetuta
ogni anno: fatta una prima volta avra' effetto anche per gli anni successivi, a
meno che ovviamente non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi
gia' dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Ulteriori informazioni per la
compilazione e modello ministeriale al sito :
https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/Dichiarazione-telematica-IMU/enti-non-commerciali-enc/modello-di-dichiarazione-e-istruzioni/dichiarazione-imu-impi-e-dichiarazione-imu-enc-anno-2024/index.html
IL CALCOLO DELLA TASSA DOVUTA E' ONERE DEL CONTRIBUENTE
in relazione alla
quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso.
La rendita catastale, rivalutata del 5% , si moltiplica il
risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile su questo
valore si applica l'aliquota comunale. Coefficienti :
- Categoria A (esclusi A/10): Abitazioni
(es. A/1, A/2, A/3, ecc.) - Moltiplicatore 160.
- Categoria A/10: Uffici e
studi privati - Moltiplicatore 80.
- Categoria B: Collegi,
convitti, ospedali, scuole, biblioteche, musei, ecc. - Moltiplicatore 140.
- Categoria C/1: Negozi e
botteghe - Moltiplicatore 55.
- Categoria C (esclusi C/1): Magazzini,
depositi, laboratori per arti e mestieri, ecc. - Moltiplicatore 160.
- Categoria D: Opifici,
alberghi, teatri, cinema, istituti di credito, ecc. - Moltiplicatore 65
(per D/5 il moltiplicatore e' 80).
- Categoria D (immobili censiti senza
rendita): -
Moltiplicatore 60.
- Categoria E: Immobili a
destinazione speciale (stazioni, porti, aeroporti, ecc.) - Moltiplicatore
80.
Il presupposto di applicazione e' di
natura patrimoniale
Il
possesso dell'abitazione principale o assimilata, ( come definita alle lettere
b, c del comma 741, della predetta Legge di Bilancio ) non costituisce
presupposto dell imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Sono
altresi' considerate abitazioni principali:
- Le unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Le unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
- Gli alloggi
sociali (come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008)
- Abitazione di
personale appartenente alle Forze Armate;
- Abitazione
coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione,
divorzio o scioglimento del matrimonio;
ESENZIONI IMU 2025
- immobili adibiti ad abitazione
principale (nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente)
non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo
immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione
principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali -
D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente, con
apposita denuncia all'Autorita' giudiziaria o per i quali sia iniziata
azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; e' necessario
presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti
da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni
delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
- terreni agricoli ubicati in aree montane
o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
- terreni agricoli a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva o indivisibile;
- immobili degli enti non commerciali,
solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' non
commerciali ( e' necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei,
biblioteche, etc...);
immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro
pertinenze;
gli immobili di proprieta' della Santa Sede;
- immobili dell'Accademia dei Lincei,
anche se non direttamente utilizzati per le sue finalita' istituzionali
(art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a
destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;
RIDUZIONI IMU 2025:
- riduzione del 50% per le abitazioni (escluse
categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in
linea retta di 1^ grado (figli e genitori), a condizione che il contratto
sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile
abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale)
e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune
in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% per immobili di
interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% per immobili
inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% per le abitazioni
locate a canone concordato;
- riduzione del 50% per un solo
immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione
diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'Italia.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI
LEGGERE IL REGOLAMENTO IMU DELL'ENTE DISPONIBILE AL LINK DEL
CALCOLO
PER IL CALCOLO DI RAVVEDIMENTI OPEROSI PRECEDENTE
AL 2024
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL'ENTE
ATTENZIONE:
La societa' Halley Lombardia SRL, pur avendo elaborato il programma di calcolo dell'IMU con la massima cura, NON E' RESPONSABILE di eventuali danni derivati da errori di calcolo o bug del software. L'utente che utilizza il nostro software per il calcolo dell'IMU solleva Halley Lombardia SRL da qualsiasi responsabilita', ed e' tenuto a VERIFICARE SEMPRE la correttezza del calcolo prima di procedere al pagamento.
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