IMU 2026
VERSAMENTI : ACCONTO
16 giugno SALDO 16 dicembre
Il
pagamento IMU potra' essere effettuato, tramite modulo F24
DICHIARAZIONE 2025 : 30 giugno
In linea generale deve essere presentata:
- per gli immobili che godono di
riduzioni d'imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o
artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di
aliquota, ecc);
- nei casi in cui il Comune non
possieda le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento
delle imposte (ad esempio per i fabbricati in leasing, i terreni agricoli
divenuti aree fabbricabili, la riunione di usufrutto non
dichiarata in catasto, ecc).
La dichiarazione non va ripetuta
ogni anno: fatta una prima volta avra' effetto anche per gli anni successivi, a
meno che ovviamente non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi
gia' dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Ulteriori informazioni per la
compilazione e modello ministeriale al sito :
https://finanze.gov.it
IL CALCOLO DELLA TASSA DOVUTA E' ONERE DEL CONTRIBUENTE
in relazione alla
quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso.
La rendita catastale, rivalutata del 5% , si moltiplica il
risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile su questo
valore si applica l'aliquota comunale. Coefficienti :
- Categoria A (esclusi A/10): Abitazioni
(es. A/1, A/2, A/3, ecc.) - Moltiplicatore 160.
- Categoria A/10: Uffici e
studi privati - Moltiplicatore 80.
- Categoria B: Collegi,
convitti, ospedali, scuole, biblioteche, musei, ecc. - Moltiplicatore 140.
- Categoria C/1: Negozi e
botteghe - Moltiplicatore 55.
- Categoria C (esclusi C/1): Magazzini,
depositi, laboratori per arti e mestieri, ecc. - Moltiplicatore 160.
- Categoria D: Opifici,
alberghi, teatri, cinema, istituti di credito, ecc. - Moltiplicatore 65
(per D/5 il moltiplicatore e' 80).
- Categoria D (immobili censiti senza
rendita): -
Moltiplicatore 60.
- Categoria E: Immobili a
destinazione speciale (stazioni, porti, aeroporti, ecc.) - Moltiplicatore
80.
Il presupposto di applicazione e' di
natura patrimoniale
Il
possesso dell'abitazione principale o assimilata, ( come definita alle lettere
b, c del comma 741, della predetta Legge di Bilancio ) non costituisce
presupposto dell imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Sono
altresi' considerate abitazioni principali:
- Le unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Le unita'
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
- Gli alloggi
sociali (come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008)
- Abitazione di
personale appartenente alle Forze Armate;
- Abitazione
coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione,
divorzio o scioglimento del matrimonio;
ESENZIONI IMU 2025
1. Abitazione principale (non di lusso)
Sono esenti:
Case dove vivi abitualmente e hai la residenza anagrafica solo se non sono di lusso, cioe' categorie catastali:
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
Incluse anche le pertinenze (una per categoria):
C/2 (cantina)
C/6 (garage)
C/7 (tettoia)
2. Immobili assimilati all'abitazione principale
Sono trattati come prima casa, quindi esenti:
-
Alloggi sociali (secondo D.M. 22/04/2008)
-
Case di cooperative edilizie a proprieta' indivisa usate dai soci
3. Immobili occupati abusivamente
Esenti solo se:
-
Hai fatto denuncia all'autorita' giudiziaria
-
oppure hai avviato un'azione penale (Devi anche fare comunicazione al Comune)
4. Terreni agricoli esenti
Sono esenti diversi tipi di terreni:
-
Posseduti e coltivati da coltivatori diretti o IAP (imprenditori agricoli professionali)
-
Situati in: isole minori, zone montane o collinari
-
Terreni a uso agro-silvo-pastorale collettivo
5. Immobili di enti non commerciali
Esenti solo se:
-
usati esclusivamente per attivita' non commerciali (Serve presentare la dichiarazione IMU ENC)
6. Immobili con finalita' particolari
Sono esenti:
-
Immobili culturali (musei, biblioteche)
-
Immobili destinati al culto religioso
-
Immobili della Santa Sede
-
Immobili dell'Accademia dei Lincei
-
Fabbricati del gruppo catastale E (stazioni, aeroporti, ecc.)
RIDUZIONI IMU 2026:
1. Comodato gratuito a figli/genitori (-50%)
Hai una riduzione del 50% della base imponibile se:
Dai la casa in comodato a figli oppure genitori (parenti di 1^ grado)
E rispetti tutte queste condizioni:
-
contratto registrato
-
possiedi solo un altro immobile abitativo (oltre alla tua prima casa)
-
vivi e risiedi nello stesso Comune dell'immobile dato in comodato
In pratica: paghi IMU su meta' valore della casa
2. Immobili storici o artistici (-50%)
Se l'immobile e' riconosciuto di interesse storico/artistico, vale indipendentemente dall'uso (salvo eccezioni locali)
3. Immobili inagibili o inabitabili (-50%)
Riduzione del 50% se:
L'immobile e':
-
inagibile o inabitabile
-
non utilizzato di fatto
Di solito serve:
-
perizia tecnica oppure
-
dichiarazione al Comune
4. Affitto a canone concordato (-25%)
Se affitti con contratto a canone concordato:
Paghi IMU ridotta del 25% cioe' paghi il 75% dell'imposta normale
Attenzione:
-
deve essere un contratto conforme agli accordi territoriali
5. Pensionati residenti all'estero (-50% imposta)
Riduzione del 50% dell'imposta (non della base imponibile) se il proprietario:
-
e' pensionato all'estero
-
pensione in convenzione internazionale con l'Italia
-
possiede un solo immobile in Italia
-
immobile non locato ne' dato in comodato
PER ULTERIORI CHIARIMENTI
LEGGERE IL REGOLAMENTO IMU DELL'ENTE DISPONIBILE AL LINK DEL
CALCOLO
PER IL CALCOLO DI RAVVEDIMENTI OPEROSI PRECEDENTE
AL 2025
RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL'ENTE