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COMUNE DI NESSO

IMU 2025

 

VERSAMENTI : ACCONTO 16 giugno SALDO 16 dicembre

Il pagamento IMU potra' essere effettuato, tramite modulo F24

DICHIARAZIONE 2024 : 30 giugno

In linea generale deve essere presentata:

  • per gli immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota, ecc);
  • nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare il corretto pagamento delle imposte (ad esempio per i fabbricati in leasing, i terreni agricoli divenuti aree fabbricabili, la riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, ecc).

La dichiarazione non va ripetuta ogni anno: fatta una prima volta avra' effetto anche per gli anni successivi, a meno che ovviamente non si verifichino ulteriori cambiamenti su dati o elementi gia' dichiarati, dai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Ulteriori informazioni per la compilazione e modello ministeriale al sito :

https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria-IMU/Dichiarazione-telematica-IMU/enti-non-commerciali-enc/modello-di-dichiarazione-e-istruzioni/dichiarazione-imu-impi-e-dichiarazione-imu-enc-anno-2024/index.html

 

IL CALCOLO DELLA TASSA DOVUTA E' ONERE DEL CONTRIBUENTE
in relazione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso.

La rendita catastale, rivalutata del 5% , si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile su questo valore si applica l'aliquota comunale. Coefficienti :

  • Categoria A (esclusi A/10): Abitazioni (es. A/1, A/2, A/3, ecc.) - Moltiplicatore 160.
  • Categoria A/10: Uffici e studi privati - Moltiplicatore 80.
  • Categoria B: Collegi, convitti, ospedali, scuole, biblioteche, musei, ecc. - Moltiplicatore 140.
  • Categoria C/1: Negozi e botteghe - Moltiplicatore 55.
  • Categoria C (esclusi C/1): Magazzini, depositi, laboratori per arti e mestieri, ecc. - Moltiplicatore 160.
  • Categoria D: Opifici, alberghi, teatri, cinema, istituti di credito, ecc. - Moltiplicatore 65 (per D/5 il moltiplicatore e' 80).
  • Categoria D (immobili censiti senza rendita): - Moltiplicatore 60.
  • Categoria E: Immobili a destinazione speciale (stazioni, porti, aeroporti, ecc.) - Moltiplicatore 80.

Il presupposto di applicazione e' di natura patrimoniale

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, ( come definita alle lettere b, c del comma 741, della predetta Legge di Bilancio ) non costituisce presupposto dell imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Sono altresi' considerate abitazioni principali:

- Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- Gli alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008)

- Abitazione di personale appartenente alle Forze Armate;

- Abitazione coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio;


ESENZIONI IMU 2025

  • immobili adibiti ad abitazione principale (nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorita' giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; e' necessario presentare comunicazione al Comune;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
  • terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva o indivisibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' non commerciali ( e' necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
    immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
    gli immobili di proprieta' della Santa Sede;
  • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalita' istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

RIDUZIONI IMU 2025:

  • riduzione del 50% per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

 

PER ULTERIORI CHIARIMENTI LEGGERE IL REGOLAMENTO IMU  DELL'ENTE DISPONIBILE AL LINK DEL CALCOLO

 

PER IL CALCOLO DI RAVVEDIMENTI OPEROSI PRECEDENTE AL 2024

RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL'ENTE

 

 


Tipologia di calcolo:


ATTENZIONE:

La societa' Halley Lombardia SRL, pur avendo elaborato il programma di calcolo dell'IMU con la massima cura, NON E' RESPONSABILE di eventuali danni derivati da errori di calcolo o bug del software. L'utente che utilizza il nostro software per il calcolo dell'IMU solleva Halley Lombardia SRL da qualsiasi responsabilita', ed e' tenuto a VERIFICARE SEMPRE la correttezza del calcolo prima di procedere al pagamento.