COMUNE DI NESSO SCADENZE IMU 2024 VERSAMENTI : ACCONTO 17 giugno 2024 / SALDO 16 dicembre 2024 Il presupposto di applicazione della nuova IMU e' di natura patrimoniale Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, ( come definita alle lettere b, c del comma 741, della predetta Legge di Bilancio ) non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sono altresi' considerate abitazioni principali: - Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - Le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; - Gli alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) - Abitazione di personale appartenente alle Forze Armate; - Abitazione coniugale assegnata a uno dei coniugi a seguito di sentenza di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio;
ESENZIONI IMU
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il proprietario ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (al massimo 1 immobile per ogni categoria C2, C6, C7);
- dal 01/01/2023, immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all'Autorita' giudiziaria o sia stata iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva, oltre che sia stata presentata apposita comunicazione al Comune
- immobili assimilati ad abitazione principale (es. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); terreni agricoli a immutabile destinazione agro- silvo-pastorale a proprieta' collettiva o indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993);
- fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' non commerciali;
- immobili ad uso culturale e immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto, nonche' gli immobili di proprieta' della Santa Sede.
RIDUZIONI ANNO 2024
- COMODATO REGISTRATO : riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- IMMOBILI STORICI - INAGIBILI : riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico; per immobili inagibili / inabitabili.
- CANONE CONCORDATO : riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- PENSIONATI AIRE : riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
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